Lo Statuto

STATUTO

 

ART. 1     COSTITUZIONE

È costituita un’associazione senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE PIEDILUCO ARTE”.  L’associazione è apartitica ed apolitica.

ART. 2     SEDE

L’associazione ha sede in Via Cioffi 20 Terni e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio.

ART. 3     OGGETTO E SCOPO

L’associazione si propone di perseguire le seguenti finalità: contribuire alla promozione e ed allo sviluppo della realtà territoriale in cui opera, attraverso lo svolgimento di attività dirette agli associati e non, si pone anche come obiettivo la tutela dell’ambiente e della ruralità cercando di poter portare le ultime tecnologie presenti, affinchè  ogni cittadino di Piediluco ne tragga beneficio, incentivare attività di propaganda ed informazione.

L’attività dell’associazione potrà articolarsi nelle seguenti aree operative: valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e culturale del territorio, formazione civica ed incentivazione partecipativa, sensibilizzazione e conoscenza delle dinamiche sociali del territorio, collaborazione con le realtà territoriali del volontariato e dell’associazionismo, iniziative quali corsi, convegni, eventi e percorsi di studio per diversi ambiti culturali ed artistici, organizzazione di visite e partecipazioni ad eventi culturali con percorsi di informazione e di preparazione.

L’associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto a ogni altra organizzazione culturale.

L’associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e Associazioni aventi scopi simili.

ART. 4     DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è stabilita fino a tutto l’anno 2050, le cariche elettive hanno durata di 4 anni.

Con delibera dell’Assemblea dei soci è possibile prorogare o anticipare la durata dell’Associazione.

ART. 5     PATRIMONIO

Il patrimonio sarà costituito da fondi di riserva provenienti  da  eccedenze di bilancio; da erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;

c) contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse;

d) contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e di altri enti pubblici e privati;

e) altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;

f)  ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

ART. 6      ESERCIZIO FINANZIARIO

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l’esercizio finanziario. E’ obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi e ogni altro elemento utile per la corretta rilevanza della gestione economico-finanziaria dell’Associazione.

Il Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio sociale predisporrà il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste per legge.

L’associazione si avvale prevalentemente  delle attività  prestate in forma volontaria,  libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

Il consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato per la Associazione  nell’ambito delle attività istituzionali. può, in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

 

LE CARATTERISTICHE DEI SOCI

ART. 7      SOCI

Requisiti dei soci

All’Associazione possono aderire:

– le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;

– i circoli e gli Enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli dell’Associazione;

– gli Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali e umanitari.

L’ammissione del nuovo associato avviene a seguito di domanda verbale e  scritta presentata dall’interessato e dietro pagamento della quota associativa all’atto dell’ammissione nell’importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio direttivo. Il nuovo associato nell’anno d’iscrizione non ha diritto di voto. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal Consiglio direttivo, il richiedente può ricorrere al Collegio dei probiviri, la cui decisione non può essere impugnata.

I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto entro il termine del 30 novembre di ogni anno saranno da considerarsi soci anche per l’anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

I soci saranno classificati in due distinte categorie:

– soci onorari: sono quelli che per la frequentazione all’Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. Sono esentati dal versamento della quota associativa per l’anno in corso, salvo che vengano riconfermati di anno in anno dal Consiglio direttivo su indicazione del Presidente.

– Soci frequentatori o sostenitori. Tra questi rientrano anche i soci fondatori.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

– Per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto alla voce Diritti e Doveri ed in particolare l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione. In nessun caso, l’associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

– In caso di morte, in questo caso la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.

– Per esclusione se non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo.

– Per esclusione a causa del suo comportamento che lo renda indegno di far parte dell’Associazione o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.

L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio direttivo; ogni associato può ricorrere contro il provvedimento al Collegio dei probiviri secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente statuto.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Doveri dei soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

– versare annualmente e regolarmente la quota associativa;

– partecipare alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita;

– rispettare le norme del presente statuto e mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

– Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all’attuazione di un particolare programma.

Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

– il diritto di voto per le cariche sociali ;

– possono rivestire cariche associative;

– usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione;

– hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell’Associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali;

– possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell’associazione;

– il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 8      ORGANI

Sono organi dell’associazione:

– l’assemblea degli associati;

– il consiglio direttivo;

– il presidente;

– il collegio dei probiviri;

– il collegio dei revisori dei conti.

ART. 9     ASSEMBLEA

Partecipazione all’Assemblea

L’assemblea è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa , risultano iscritti nell’apposito registro.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di tre associati.

L’assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell’associato alla vita associativa ed in particolare all’organizzazione e alla programmazione dell’attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.

Compiti dell’Assemblea

L’assemblea ha i seguenti compiti:

a) delibera sui principi e sugli indirizzi generali dell’associazione;

b) discute e approva il programma e la relazione annuale del consiglio direttivo;

c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

d) approva eventuali regolamenti interni;

e) elegge il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti;

f) delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’associazione.

Convocazione dell’Assemblea

L’assemblea è convocata dal presidente mediante comunicazione inviata con lettera, a mezzo telefax o per posta elettronica, a tutti gli associati, almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea con indicazione anche della seconda convocazione.

Della convocazione dell’assemblea può essere data la notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui gli associati possono averne conoscenza. L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o del consiglio direttivo, quando sia reputato necessario e per deliberare lo scioglimento dell’associazione.

Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

 

ART. 10     PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

 

Compiti del presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, presiede e convoca l’assemblea degli associati ed il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell’attività dell’associazione.

Compiti del vice presidente

Il Vice presidente agisce in stretta collaborazione con il presidente e sostituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Elezione del presidente e del vice presidente

Vengono assunti quale Presidente ed Vice presidente i soci indicati in Assemblea dai membri del Consiglio direttivo e durano in carica due anni.

 

ART. 11     SEGRETARIO

 

Viene assunto quale Segretario il socio indicato in Assemblea dai membri del Consiglio direttivo e dura in carica due anni.

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

 

ART. 12     COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI

 

Elezione, Compiti, Durata e Rinnovo

Il Collegio dei probiviri può essere eletto dall’assemblea degli associati tra persone autorevoli per pregio e qualità morali.

Il suo compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all’associazione o in occasione di fatti ed episodi che possono arrecare disagio o nuocere  alla vita associativa o tali da offuscare il buon nome dell’associazione.

Il Collegio dei revisori dei conti può essere eletto dalla assemblea al di fuori dei componenti del consiglio direttivo.

Verifica la regolarità della gestione amministrativa, fiscale e contabile dell’associazione, controllando periodicamente la regolare tenuta formale e sostanziale dei libri sociali.

Ha il potere di richiamare il Consiglio direttivo ai suoi obblighi, qualora rilevi, in occasione di ispezioni e controlli, irregolarità di ordine contabile.

Redige la relazione annuale da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Il Collegio dei probiviri ed il Collegio dei revisori dei conti sono composti da tre membri ciascuno che eleggono tra loro il proprio presidente, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

 

 

ART. 13     CONSIGLIO DIRETTIVO (O D’AMMINISTRAZIONE)

 

 

Compiti, Durata e Rinnovo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea fra i propri associati. Fatta eccezione per i poteri spettanti all’Assemblea, il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito delle direttive generali dell’Assemblea e, specificatamente:

a) formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

b) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

c) propone eventuali regolamenti interni all’assemblea;

d) propone le modifiche allo statuto all’assemblea;

e) stabilisce l’entità della quota associativa a carico degli associati.

Il Consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti dall’Assemblea degli associati. I Consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente.

Ai Consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l’esercizio delle attività dell’associazione.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica. In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei Consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell’assemblea.

ART. 14    NORME FINALI E GENERALI

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell’associazione è disposto dall’assemblea straordinaria, convocata con le medesime modalità dell’assemblea ordinaria, con voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento, l’assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio e comunque a fini di pubblica utilità, sociali e umanitari o ad enti od associazioni aventi finalità analoghe.

Modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto sono disposte dall’Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. In ogni caso non possono essere apportate modifiche statutarie che portino a snaturare la connotazione tipica dell’associazione, venendo a stravolgere le finalità sostanziali della stessa.

Controversie

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio di probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

L’Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.

Il Collegio dei probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione del Collegio dei probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.